Bruxelles: Ue, la semplificazione e formalità nei porti. Per l’ECSA ”e’ in ritardo e fuori rotta”

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Bruxelles, 10 luglio 2014 – UN PO’ DI STORIA
La direttiva 2010/65 mira a semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate al trasporto marittimo, attraverso l’istituzione dell’uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni, nonché attraverso la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione per le navi in arrivo e in partenza dai porti dell’Unione europea (UE).
ATTO
Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE.
SINTESI
La direttiva si applica alle formalità di dichiarazione * applicabili al trasporto marittimo per le navi in arrivo e in partenza da porti di paesi dell’Unione europea (UE). Ciascun paese UE deve adottare misure per assicurare che le formalità di dichiarazione nei propri porti siano richieste in modo armonizzato e coordinato. Il comandante o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dall’armatore della nave deve notificare all’autorità nazionale competente, anteriormente all’ingresso in un porto UE, le informazioni previste dalle formalità di dichiarazione.

Trasmissione elettronica dei dati

I paesi UE accetteranno le dichiarazioni elettroniche attraverso un’interfaccia unica nei tempi più brevi e in ogni caso non oltre il 1° giugno 2015. L’interfaccia unica rappresenta il luogo dove tutte le informazioni vengono dichiarate un’unica volta e messe a disposizione delle varie autorità competenti e dei paesi UE. I paesi UE dovranno provvedere a che le informazioni ricevute secondo le formalità di dichiarazione siano rese disponibili nei loro sistemi nazionali SafeSeaNet (EN) e metteranno a disposizione degli altri paesi UE parti di tali informazioni attraverso il sistema SafeSeaNet.
I paesi UE dovranno accettare i formulari FAL per l’adempimento delle formalità di dichiarazione, ma fino al 1° giugno 2015 potranno comunque accettare che le informazioni siano fornite in formato cartaceo.

Esenzioni
Le navi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE e che operano tra porti situati sul territorio doganale dell’UE, senza provenire, fare scalo o recarsi in un porto al di fuori dell’UE, sono esentate dal dovere di fornire le informazioni.
La presente direttiva abroga la direttiva 2002/6/CE dal 19 maggio 2012.

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITA’ NEI PORTI UE:
L’ECSA,giustamente, segnala i ritardi nell’attuazione delle misure per semplificare le formalità amministrative per le navi che approdano nei porti dell’Ue, stabilite dalla direttiva 2010/65 relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza dai porti dell’Ue secondo la quale entro il 1° giugno 2015 le navi che fanno scal o nei porti di uno Stato Ue dovranno inviare i dati richiesti dalla nazione una sola volta e in formato elettronico, al fine di ridurre drasticamente le procedure burocratiche di cui si debbono occupare i marittimi. Secondo l’ECSA il problema è che gli Stati membri dell’UE hanno solamente l’obbligo di passare da un sistema cartaceo ad una interfaccia elettronica unica per tutte le informazioni, mentre il compito di garantire che i sistemi messi in atto sono compatibili e armonizzati è affidato alla Commissione Europea. Inoltre, dal rapporto sui progressi compiuti verso la semplificazione delle formalità amministrative per le navi che approdano nei porti dell’UE, pubblicato recentemente dalla Commissione, l’Ecsa deduce che l’attuazione della direttiva è in ritardo e, soprattutto, fuori rotta, in quanto non è stato ancora creato un sistema comune in tutta l’Ue per cui gli armatori, non solo potrebbero dover far fronte a tanti differenti sistemi di comunicazione elettronica, ma potrebbero anche dover investire in costose apparecchiature elettroniche senza ottenere in cambio alcuna semplificazione e snellimento delle
procedure burocratiche.

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