Roma: il regime IVA applicabile ai servizi di vigilanza armata a bordo di navi

guardie private a bordo navi

Roma, 8 agosto 2014 – L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un chiarimento presentato da un operatore di servizi di vigilanza antipirateria per risolvere le perplessità di alcuni clienti armatori in merito al regime Iva applicabile ai servizi di vigilanza armata navale.

La risposta pervenuta e’ stata la seguente: ”Considerato che la pirateria rappresenta una concreta minaccia alla libertà di navigazione, si ritiene che il servizio di vigilanza armata, fornito dalla società istante alle navi mercantili italiane, presenta un nesso funzionale diretto con i bisogni della nave, in quanto detto servizio garantisce la sicurezza della nave e del suo carico, nonchè l’incolumintà del suo equipaggio durante la navigazione nelle rotte internazionali in cui,in base al citato decreto ministeriale, si verifica con maggiore frequenza il fenomeno della pirateria.Pertanto, i servizi di protezione in esame – nel presupposto che, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, gli stessi siano forniti direttamente all’armatore – possono fruire del regime di non imponibilità previsto dall’art. 8 – bis, primo comma, lett. e- bis) del Dpr n. 633 del 1972.

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