Livorno:il Caso Livorno ha fatto scuola un tutta Italia.Caliendo,”i porti tengano conto della sentenza del CDS”

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Il Consiglio di Stato, la Porto 2000 e il diritto a gestire in esclusiva il traffico delle crociere. Dal Ministero delle Infrastrutture una circolare a tutte le Autorità Portuali

Livorno, 31 ottobre 2014 – Ricordate il pronunciamento col quale, poco più di un mese fa, il Consiglio di Stato aveva ribaltato la sentenza del Tar del 13 settembre 2013, affermando che la Porto 2000 è l’unico soggetto titolato a gestire il traffico delle crociere sulle banchine livornesi? Ebbene, il caso Livorno ha fatto scuola in tutta Italia. A confermarlo è stata la direzione generale porti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in una circolare diramata pochi giorni fa a tutte le Autorità Portuali e alle Capitanerie di Porto.

«Con la sentenza n. 4667 del 2014 – ha scritto il direttore generale Cosimo Caliendo – il Consiglio di Stato ha fissato alcuni principi fondamentali».

In primo luogo, il carico delle provviste, vettovagliamento e altro materiale destinato al consumo diretto a bordo delle navi da crociera, è estraneo al ciclo di trasporto della merce, come ad altre attività quali lo scarico dei rifiuti delle navi o la fornitura idrica a bordo o il rifornimento di carburante. «Se ne ricava – è quanto si legge nella circolare – che le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali non possono espletare di diritto attività relative ai passeggeri, e ciò a prescindere dal fatto che l’impresa ex articolo 16 sia o meno concessionaria di aree e/o banchine».

Il secondo punto evidenzia che, nelle more dell’espletamento delle procedure di dismissione delle quote, la Porto 2000, pur essendo detenuta a maggioranza dall’Authority di Livorno, «è titolata allo svolgimento di tutti i servizi resi alle navi da crociera e passeggeri ai sensi del contratto di affidamento dei servizi stessi».

E arriviamo all’ultima sottolineatura: l’attracco delle navi da crociera a banchine in concessione di altri soggetti è ammissibile «laddove ciò risulti necessario per le esigenze del porto e sia appositamente previsto nell’atto concessorio». Ma, al di là di tutto, quello che al Mit conta far sapere è che «le prerogative e le responsabilità, tra cui ad esempio la security, restano sempre in capo al soggetto incaricato di gestire la stazione marittima e i servizi ai passeggeri».

«Il fatto che il MIT abbia ritenuto di estendere a livello nazionale i contenuti di una sentenza del Consiglio di Stato nella quale sono state integralmente condivise le posizioni dell’Authority livornese – ha commentato il segretario generale, Massimo Provinciali – è indubbiamente motivo di soddisfazione per gli uffici e contribuisce a stabilizzare il panorama delle regole».

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