Riformare la nuova Riforma dei porti ?

porto di bari dall'alto
BOLLETTINO N. 43 DEL 30 NOVEMBRE 2015 21 AS1230 -
AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE AUTORITÀ PORTUALI E FINANZIAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE NEI PORTI
Roma, 20 novembre 2015
- Presidente del Senato della Repubblica
- Presidente della Camera dei Deputati
- Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ministro dell’Economia e delle Finanze
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza dell’11 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di formulare alcune osservazioni relative all’art. 18 – bis (“ Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti ”) della legge n. 84/1994, introdotto dall’art. 14 del D.L. n. 83/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134/2012, e successivamen te attuato dal decreto interministeriale del 28 febbraio 2014, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
In particolare, con l’art. 18 – bis citato veniva istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all’1%dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun p orto, nei limiti di 90 milioni di euro annui. In attuazione della medesima legge, quindi, è stato adottato da parte del MIT e del MEF il decreto interministeriale del 28 febbraio 2014, relativo al riparto del fondo per l’anno 2013, con cui veniva attribuito a ciascun porto l’ottanta per cento della quota dell’IVA dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel  territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
Con la presente segnalazione l’Autorità intende sollevare alcune criticità concorrenziali sottostanti al criterio adottato con la disposizione normativa citata e il conseguent
e decreto interministeriale.
La previsione di un criterio di ripartizione di un fondo di finanziamento destinato all’adeguamento delle infrastrutture portuali basato sull’ammontare dell’IVA dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale attraverso ciascun porto appare in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza e del mercato, in quanto inidoneo a quantificare equamente il reale flusso dei traffici portuali e, conseguentemente, inadatto a verificare l’effettivo utilizzo delle infrastrutture e le connesse esigenze di ammodernamento di ciascun porto.
In particolare, l’IVA sulle merci in entrata, da un lato, non considera quella parte dell’imposta che non viene riscossa in virtù di esenzioni fiscali (come nei casi di applicazione dei codici tributo 406 e 407), dall’altro, favorisce i porti presso i quali viene movimentata merce ad alta aliquota IVA, come avviene nel caso dei prodotti petroliferi, anche quando scarico e movimentazione della merce non richiedono particolari opere infrastrutturali.
Tra l’altro, il descritto criterio appare in contrasto con quanto enunciato nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica1, nella parte in cui, nel definire l’obiettivo di
programmabilità di risorse finanziare, prevede “ l’introduzione di un sistema di azioni che, attraverso la definizione di criteri equi e trasparenti, contribuisca a creare un sistema bilanciato con riferimento all’allocazione delle risorse economiche”.
Maggiormente idonei a commisurare l’erogazione di somme destinate al miglioramento delle infrastrutture rispetto al loro reale utilizzo appaiono i criteri già adottati in altri casi di riparto di fondi volti alla realizzazione o riqualificazione di opere infrastrutturali portuali, come l’incidenza del traffico complessivo di ciascun porto rispetto al traffico dell’intera portualità nazionale (art. 9 della legge n. 413/1998 e relativo decreto attuativo D.M. 3 giugno 2004 2 ; art. 36 della legge n. 166/2002 e relativo decreto attuativo D.M. 2 maggio 2001
3), nonché il criterio dell’incidenza dei traffici adottato dalla legge n. 84/1994.
Ad essi potrebbero essere affiancate misure premiali, cui pure si fa cenno nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, volte a favorire i porti che nell’ultimo triennio abbiano evidenziato un trend positivo nei volumi di merci importate. In definitiva, il criterio adottato dall’art. 18 – bis della legge n. 84/1994 e attuato dal decreto interministeriale del 28 febbraio 2014 risulta idoneo a determinare un’alterazione delle dinamiche concorrenziali nel mercato portuale, determinando un’allocazione del fondo non commisurata alle
reali esigenze delle realtà portuali con la conseguenza di distorcere gli incentivi al perseguimento dell’efficienza.
Alla luce di quanto esposto, l’Autorità auspica che, anche in prospettiva di una riforma complessiva del sistema portuale, venga prevista una modifica normativa e regolamentare volta
all’introduzione di un criterio di ripartizione di fondi ministeriali destinati al la realizzazione e/o alla riqualificazione di infrastrutture portuali che si basi non già esclusivamente sull’IVA dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, ma anche su altre variabili relative all’effettiva incidenza del traffico complessivo di ciascun porto rispetto al traffico dell’intera portualità nazionale e alla sua evoluzione nel corso del tempo.
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