Tassa annuale sulle unità da diporto.

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Genova, 27 aprile 2012 – Ambito oggettivo di applicazione.

La tassa è dovuta per tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi, con esclusione dei natanti), e per tali fini utilizzate, immatricolate in registri italiani o esteri, possedute ovvero detenute da soggetti residenti in Italia, di lunghezza superiore a 10 metri, a prescindere dal loro effettivo utilizzo per la navigazione.

Rispetto alla norma previgente, non è più rilevante il periodo di inattività per rimessaggio ovvero per manutenzione, riparazione o ristrutturazione in cantiere.

Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione.

Misura della tassa

La tassa nautica deve essere calcolata sulla base di importi fissi annui rapportati alla lunghezza dell’unità sulla base della seguente tavola sinottica:

Lunghezza dello scafo (m) Importo (€)

10,01 a 12 800

12,01 a 14 1.160

14,01 a 17 1.740

17,01 a 20 2.600

20,01 a 24 4.400

24,01 a 34 7.800

34,01 a 44 12.500

44,01 a 54 16.000

54,01 a 64 21.500

> 64 25.000

 

Ai fini della corretta determinazione del tributo, la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 (art. 16, comma 6) ed è quella indicata incontrovertibilmente sui certificati di marcatura CE, sulle dichiarazioni di conformità e sui manuali del proprietario.

 

Ambito soggettivo

A seconda del titolo sottostante, sono tenuti al pagamento della tassa:

- i proprietari,

- gli usufruttuari,

- gli acquirenti con patto di riservato dominio

- gli utilizzatori a titolo di locazione, di locazione finanziaria per la durata della stessa.

Sono interessati al versamento i residenti nel territorio dello Stato, nonchè le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggono, o ai quali sia attribuibile il possesso o la detenzione di unità da diporto.

 

Con riferimento alla soggettività passiva nel caso di locazione finanziaria, precisiamo non è previsto alcun vincolo di solidarietà della società di leasing, in analogia a quanto avviene in materia di responsabilità civile ex art. 2054 c.c..

 

Non sono tenuti al pagamento della tassa:

• le persone fisiche che non abbiano una residenza fiscale in Italia;

• le persone giuridiche che non abbiano sede legale in Italia (fatta eccezione per i suddetti casi di riferibilità a persone fisiche italiane) che non abbiano una stabile organizzazione in Italia;

• i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che utilizzano le unità per svolgere attività di locazione e di noleggio, incluse quelle iscritte al Registro Internazionale ai fini commerciali ai sensi dell’art.2 del D. Lgs 18 luglio 2005, n.171, e, si ritiene, insegnamento professionale della navigazione da diporto e diving.

• le società di locazione finanziaria.

 

Presupposto di applicazione della tassa

 

I titoli che obbligano al pagamento dell’imposta sono:

• proprietà e usufrutto;

• acquisto con patto di riservato dominio;

• utilizzo in base a contratto di locazione, anche finanziaria, per il periodo di durata della stessa, a prescindere dal luogo di residenza della controparte locatrice;

• utilizzo a titolo di locazione e noleggio per il periodo di durata del contratto (si veda di seguito).

Esclusioni

Sensibili modifiche hanno interessato anche le fattispecie di esenzione per cui:

• è stato soppresso l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 16 del dl 201/2011 che prevedeva l’esclusione dal pagamento della tassa per unità che si fossero trovate in un’area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in rimessaggio;

• è stata introdotta al comma 5 bis dell’art. 16 del dl 201/2011 l’esenzione a favore delle unità che siano rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore, nonchè per le unità nel primo anno di loro immatricolazione.

Restano escluse dal pagamento della tassa di stazionamento:

- le unità di diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione;

- le unità di lunghezza inferiore a 10 metri. I natanti iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto sono comunque esclusi dalla tassa;

- unità da diporto di proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;

- unità obbligatorie di salvataggio;

- i battelli di servizio, compresi i tender, purchè rechino l’indicazione dell’ unità da diporto al cui servizio sono posti;

- le unità, anche con bandiera italiana, in possesso di soggetti esteri;

- unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;

- unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;

- unità ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita ed in attesa del perfezionamento dell’atto.

Un’interpretazione logico sistematica della norma e delle sue finalità porterebbe ragionevolmente ad escludere dal versamento della tassa le unità usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori, sia in base a mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto, sia rivenienti da permute con unità nuove. Su quest’ultimo punto siamo in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate

Riduzioni

La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela (con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kW non sia inferiore a 0.5).

 

Termini e modalità di versamento

 

Con risoluzione n. 39/2012 del 24 aprile u.s. (in all.2)* l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare la tassa, tramite “F24 versamenti con elementi identificativi”, entro il prossimo 31 maggio.

- 3370 (denominato “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011”);

- 8936 (denominato “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 – Sanzione”);

- 1931 (denominato “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 – Interessi”).

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, il soggetto versante deve inserire i propri dati anagrafici e il codice fiscale. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, il campo “tipo” va compilato con la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, occorre segnare il codice identificativo dell’imbarcazione o della nave da diporto (ossia la sigla d’iscrizione ); allo stesso campo, in caso di contratti ex comma 7 dell’art. 16, vanno aggiunti in formato GGGGMM i primi 6 caratteri del giorno d’inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, e negli spazi successivi il codice identificativo dell’unita da diporto.

Infine, il campo “codice” va compilato indicando il codice tributo e, nel campo “anno di riferimento”, occorre indicare l’anno di decorrenza della tassa in formato AAAA.

Con provvedimento direttoriale del 24 aprile u.s. (in all.3)* sono stati indicati i termini e le modalità di versamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’ unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.

Come specificato dal citato provvedimento, qualora i soggetti interessati siano impossibilitati ad utilizzare il modello F24, possono optare per il pagamento tramite bonifico in euro, da corrispondere in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:

- codice BIC: BITAITRRENT;

- causale: generalità del soggetto, identificativo (sigla d’iscrizione) dell’imbarcazione, codice tributo e periodo di riferimento;

- IBAN: IT15Y0100003245348008122200 (cfr. sito web della Ragioneria generale dello Stato, www.rgs.mef.gov.it).

La tassa va versata con riferimento al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo, e dev’essere corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno.

Nel caso in cui – precisa ancora il provvedimento – il presupposto per l’applicazione si verifichi dopo il 1° maggio, “il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso”.

Ulteriore ipotesi è quella dei contratti ex art. 16, comma 7, del dl n. 201/2011 che si riferisce ai contratti di locazione, di locazione finanziaria e, secondo un’interpretazione logico-sistematica, anche ai contratti di noleggio. Anche su quest’ultimo punto siamo però in attesa di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. La tassa in questo caso è dovuta dall’utilizzatore sul periodo di durata del contratto e va, dunque, calcolata rapportando la misura ai giorni effettivi; il provvedimento direttore dispone che occorre versare entro il giorno precedente la data d’inizio del periodo di durata del contratto, se inferiore al periodo 1° maggio – 30 aprile.

Tassa annuale sulle unità da diporto Art. 16, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n.201

Art. 16 Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

In vigore dal 25 marzo 2012

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 60 bis

1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.

2. Dal 1º maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri

h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri

i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

 

3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.

4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti.

5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione.

6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.

8. (Comma abrogato)

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento della stessa. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.

11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;

2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;

3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;

4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;

5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;

6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;

7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

12. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.

13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.

14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonchè del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO – Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.

14-bis. L’imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.

15. L’imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

15-ter. L’addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è piu’ dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l’aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all’onere derivante dal presente comma.

 

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