Modifiche alla normativa in materia di pesca D. Lgs. 9 gennaio 2004 n°4

guardia costiera

Porto Empedocle, 7 settembre 2016 – La Capitaneria di Porto Empedocle segnala le nuove norme per la pesca.con la legge 28 luglio 2016 n°154 sono entrate in vigore importanti modifiche al regime sanzionatorio in materia di controlli pesca.

Nello specifico si segnala:

  • L’estensione del divieto di pesca in acque sottoposte a sovranità di altri Stati, salvo accordi internazionali, anche alle imbarcazioni straniere che pescano nelle acque di giurisdizione nazionale;

  • Sono stati incrementati i comportamenti illeciti accertabili e, quindi, sanzionabili, mediante l’impiego dei sistemi di monitoraggio a distanza ( es.: V.M.S.), prevedendo quale ulteriore fattispecie illecita anche quella di navigare in aree marine soggette e misure di restrizione dell’attività di pesca anche con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europee e nazionali, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;

  • Altresì viene punita oltreché la falsificazione e l’occultamento dei sistemi d’identificazione degli attrezzi da pesca, anche la mancata apposizione;

  • Tra le novità si evidenzia l’affidamento delle competenze a ricevere il rapporto ex art 17 L. 689/81 al Capo del Compartimento marittimo per tutte le violazioni in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici e non più alla Regione Siciliana;

  • Altre novità significative riguardano tanto l’introduzione del meccanismo di depenalizzazione per tutte le infrazioni afferenti la cattura e/o la commercializzazione di esemplari al di sotto della taglia minima consentita, quanto il raddoppio delle sanzioni pecuniarie applicabili a ciascuna delle infrazioni gravi quando riconducibili a fattispecie illecite aventi ad oggetto la cattura di tonno rosso e pesce spada;

  • Anche gli esercizi commerciali, ristoranti e pescherie saranno assoggettati al nuovo regime sanzionatorio che prevede la sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni , in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita;

  • Aumentano infine le sanzioni fino ad arrivare a 50.000€ per la vendita e la commercializzazione di prodotti ittici provenienti dalla pesca non professionale ( sportiva), per la quale rimane il limite di 5 chilogrammi al giorno per singolo pescatore sportivo.

PUBLISHING & SERVICES s.r.l.s. - P.IVA 09085371210 - Tutti i diritti sono riservati ®