Livorno, 9 novembre 2016 – Ricorso Respinto e spese compensate tra le parti in ragione della complessità delle questioni trattate. Il tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione seconda) ha dato pienamente ragione all’Autorità Portuale, smontando nel merito le motivazioni che il 9 marzo scorso avevano portato la società Scotto e l’agenzia marittima Austral a chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale, un mese prima, il commissario Gallanti aveva negato alla società concessionaria della banchina 42 del lato sud del Molo Italia, l’autorizzazione a svolgere stabilmente operazioni portuali a servizio della Cotunav, titolare di una linea di traffico dalla Tunisia con due navi traghetto che trasportano, per due volte alla settimana, sia merci rotabili che container.
Il Tar pone l’accento su due aspetti: l’uno riguarda il Piano Regolatore del Porto, che non può essere disatteso in nome di un generico richiamo al principio di concorrenza. Per il Tar il PRP delinea infatti le scelte strategiche di assetto e di sviluppo complessivo del porto, prevedendo una precisa distinzione funzionale delle aree e conseguendo migliori livelli di efficienza nella movimentazione delle merci in arrivo e in partenza. La Port Authority agirebbe insomma in nome di un interesse generale che non può essere limitato in funzione del richiamo ai principi di concorrenza o a quello, desumibile dall’art.41 della Costituzione, del diritto di iniziativa economica privata.
L’altro aspetto ha a che vedere con il concetto di merce varia, che non può un ombrello che valga come autorizzazione a fare qualunque cosa: il Tar riporta che nel concetto di merci varie non possono essere ricomprese anche quelle rotabili, per la sostanziale differenza esistente tra loro. “Il traffico Rotabile – scrivono i magistrati – necessita di apposite aree dedicate ed appare logico, per una migliore efficienza nel loro trattamento, che queste vengano concentrate in aree portuali dedicate ed opportunamente attrezzate”.