Roma, 8 aprile 2017 – Contrariamente a quanto riportato ieri 7 aprile su diversi organi di stampa, si precisa che il decreto del Ministero dello sviluppo economico, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che aggiorna le modalità operative per la ricerca e la produzione di idrocarburi, non modifica in alcun modo le limitazioni per le attività consentite dal Codice Ambiente nelle aree marine comprese nelle 12 miglia dalla costa e dalle aree protette.
Nel decreto, infatti, si regolamentano solamente le attività già consentite dalla legge all’interno di queste aree, e cioè le attività funzionali a garantire l’esercizio e il recupero delle riserve di idrocarburi accertate per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e salvaguardia ambientale. Sono quindi escluse altre attività, quali in particolare quelle di sviluppo e coltivazione di eventuali nuovi giacimenti.
Si precisa inoltre che la previsione di possibili modifiche dei programmi di lavoro è finalizzata unicamente a consentire sia interventi di manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture, sia – al termine della coltivazione – la chiusura mineraria dei pozzi e la rimozione delle piattaforme. Queste attività, anche se non previste nel programma originario (caso ad esempio che si verifica per i piani di chiusura e ripristino), dovranno comunque essere sottoposte a iter approvativo e autorizzativo e conseguentemente a VIA.
Non si tratta quindi di alcuna deregolamentazione, ma al contrario della fissazione di precise procedure di approvazione e autorizzazione dei programmi a garanzia della sicurezza e dell’ambiente, proprio nel rispetto del Codice Ambiente.