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Mentre la Commissione Europea chiede a Francia e Belgio di abolire le esenzioni fiscali concesse in ambito portuale, infatti, in Italia la Corte di Cassazione si pronuncia a favore dell’applicabilità dell’IMU alle aree demaniali assentite in concessione ai terminalisti.
Mentre la Commissione Europea chiede a Francia e Belgio di abolire le esenzioni fiscali concesse in ambito portuale, infatti, in Italia la Corte di Cassazione si pronuncia a favore dell’applicabilità dell’IMU alle aree demaniali assentite in concessione ai terminalisti.
La Commissione Europea chiede a Francia e Belgio di eliminare le esenzioni fiscali per i porti
La Commissione Europea ha chiesto a Francia e Belgio di porre fine al regime di esenzione fiscale (ossia esenzioni dall’imposta sui redditi d’impresa) che favoriva le imprese portuali rispetto alle altre tipologie di imprese.
La Commissione Europea, infatti, ha ritenuto tali esenzioni un aiuto di stato illegittimo ai sensi dell’art. 107 TFUE[1].
Più precisamente, il Belgio prevede che tutti i porti marittimi e fluviali siano esentati dal rispettivo regime generale nazionale delle imposte sul reddito di impresa. Difatti, le imprese che operano in tali porti sono soggette ad un diverso regime fiscale, più basso e quindi più favorevole, rispetto a quello imposto nei confronti delle imprese operanti in altri settori.
Analogamente, numerosi porti francesi (tra cui gli undici maggiori porti marittimi) sono interamente esentati dal pagamento della tassazione relativa al reddito d’impresa.
Al termine della procedura d’indagine formale, la Commissione Europea ha quindi concluso ritenendo le normative in esame forme peculiari di aiuti di Stato, poiché le esenzioni concesse dal Belgio e dalla Francia distorcerebbero la concorrenza tra gli Stati membri, costituendo quindi un aiuto incompatibile.
Le autorità belghe e francesi sono state quindi invitate dalla Commissione Europea a modificare tali previsioni prima della fine del 2017, affinché anche gli operatori portuali siano inclusi nell’ambito delle leggi fiscali nazionali di carattere generale[2].
La Cassazione decide a favore dei Comuni per l’applicazione dell’IMU nei porti
La Suprema Corte italiana[3] si è di recente espressa sul tema dell’IMU[4] nei porti, statuendo che i concessionari dei beni demaniali portuali debbano essere assoggettati al pagamento di tale tributo per l’utilizzo delle aree scoperte.
In precedenza, alcune pronunce dei giudici italiani[5] avevano affermato le aree portuali scoperte, in quanto demaniali, ancorché date in concessione, dovessero ritenersi come aree doganali, utilizzate per la movimentazione e il deposito delle merci e ciò ne avrebbe configurato un utilizzo a fini di pubblica utilità, che le avrebbe esonerate dall’assoggettabilità al tributo.
La legge n. 286/2006 non aveva risolto completamente il problema, introducendo il concetto che l’esenzione dall’imposta in esame era riservata alle sole unità immobiliari strumentali all’espletamento di un’attività qualificabile come pubblico servizio. Ne è conseguita l’applicabilità dell’IMU per i terminalisti merci e l’esenzione per i terminalisti passeggeri.
Dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione emerge come vane siano state le lamentele dei terminalisti, i quali avevano evidenziato di pagare già un canone per tali aree, che risultano funzionali allo svolgimento di un’attività la quale – attraverso i traffici – consente allo stato d’incassare ingenti somme a titolo, per esempio, di tasse portuali e tasse di ancoraggio.
Considerate le due notizie, non può che notarsi come in Italia il legislatore fiscale e la relativa giurisprudenza tendano a massimizzare l’imposizione fiscale, rendendo più oneroso l’esercizio delle attività portuali, mentre l’approccio di altri paesi è completamente diverso, avendo questi addirittura mantenuto per anni regimi di esenzione fiscale per le attività portuali (fino a quando la Commissione Europa non è intervenuta per vietarli).
Da questa incredibile differenza di sensibilità promanano le note carenze di competitività che affliggono le imprese portuali italiane rispetto ai loro competitor europei.
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[1] Ai sensi dell’articolo 107 TFUE: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
[2] La stessa procedura è stata, peraltro, posta in essere nei confronti dei Paesi Bassi (ai quali è stato chiesto di adeguarsi a decorrere dal 1 gennaio 2017).
[3] Ordinanza n. 20259/2017 del 08.06.17.
[4] L’Imu è un’imposta diretta di tipo patrimoniale e si applica sulla componente immobiliare del patrimonio (dal fabbricato ai terreni agricoli). È un’imposta dovuta dal proprietario, ovvero dal titolare di altro diritto reale, dal locatario e dal concessionario al Comune.
[5] Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 1224/3/2015