MINISTERO DELLA SALUTE – DECRETO 10 marzo 2022
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici.
Il “Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili” (link)
Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento delle dotazioni di medicinali e di altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla salute sia del personale marittimo sia dei passeggeri, in attuazione della menzionata direttiva (UE) 2019/1834;
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell’allegato 1 al presente decreto, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell’allegato 2 al presente decreto
Antonio Scotto Pagliara