Decreto legislativo 141/2024 – Dal 4 ottobre la riforma della normativa doganale

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E’ entrata in vigore la riforma della normativa doganale nazionale che riscrive la normativa abrogando il Testo unico sulle leggi doganali e numerose altre disposizioni speciali

Un cambiamento epocale, atteso da oltre 51 anni, che allinea il nostro ordinamento alla normativa europea

Tra le principali novità si segnalano l’abolizione della controversia doganale, la possibilità di ripetizione delle analisi in fase di controllo, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco), l’estensione del contraddittorio anche alla fase procedimentale, l’obbligo di motivazione rafforzata in caso di mancato accoglimento delle difese di parte.

La riforma comporterà la necessità di aggiornare rapidamente i modelli di business per gli intermediari doganali, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse all’utilizzo della rappresentanza indiretta, in termini di Iva e di potenziali sanzioni. Per evitare i rischi di corresponsabilità in caso di omesso o insufficiente pagamento dell’Iva all’importazione, l’operatore logistico dovrà utilizzare la rappresentanza diretta o, in alternativa, il deposito Iva o il regime 42, istituti che escludono ipotesi di coobbligazione solidale.

Molto importanti anche le novità in materia di sanzioni doganali. Accanto a una sensibile riduzione delle sanzioni amministrative, per allinearle al principio di proporzionalità, la riforma introduce rilevanti novità in materia di contrabbando, rendendo indispensabile, per tutte le imprese che effettuano acquisti dall’estero e per gli intermediari della logistica, l’adozione di uno specifico modello 231 per il settore doganale.

È a questo punto urgente aggiornare rapidamente i modelli organizzativi e le procedure interne, con l’obiettivo di ridurre considerevolmente i profili di rischio di contestazione.

La riforma prevede, infatti, l’obbligatorietà della trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria per tutte le irregolarità che comportino la contestazione di dazi e Iva che, distintamente considerati, superano la soglia di 10 mila euro o in presenza di una delle circostanze aggravanti del nuovo contrabbando.

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