Autoproduzioni e forniture di lavoro portuale temporaneo: una legge, ma decine di interpretazioni locali

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Napoli, 5 dicembre 2018 – L’A.N.C.I.P. – Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali è un’associazione nazionale costituita con l’obiettivo di riunire le imprese portuali di cui all’art.16 legge n.84/1994 nonché le imprese abilitate alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ex art.17 legge n.84/1994 (comprese quelle derivanti dallo scioglimento delle vecchie Compagnie Portuali) e di rappresentarne gli interessi su tutto il territorio nazionale, nei rapporti con le istituzioni e con tutte le organizzazioni economiche, politiche e sociali, soprattutto al fine di promuovere lo sviluppo del lavoro portuale e di assicurare una disciplina corretta ed omogenea della materia portuale, per migliorare l’efficienza e la sicurezza del lavoro portuale.
L’ANCIP ritiene doveroso intervenire sulle recenti dichiarazioni rese dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale ed apparse sulle testate on-line in merito
all’organizzazione del lavoro portuale, alla maggiore flessibilità operativa ed economicità delle tariffe richieste alla CULP di Napoli, alla ravvisata necessità che la CULP raggiunga con un importante vettore marittimo un accordo commerciale di riduzione dell’attuale tariffa e di maggiore operatività, in mancanza del quale si procederà entro aprile 2019 alla costituzione dell’agenzia di somministrazione di lavoro portuale temporaneo gestita dallo stesso ente portuale.
In linea con le finalità dell’associazione, quindi, l’ANCIP non può non stigmatizzare le dichiarazioni rese dal Presidente dell’AdSP di Napoli, osservando al riguardo che:
1) la costituzione dell’agenzia di somministrazione di lavoro portuale temporaneo prevista dall’art.17, comma 5, legge n.84/1994 non può prescindere dalla preliminare individuazione, sancita dal precedente comma 2, dell’impresa cui affidare tale attività all’esito di una procedura ispirata ai principi comunitari dell’evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle pregresse indicazioni ministeriali rese in fase di attuazione dell’art.17;
2) tale procedura non può essere condotta, come è sembrato di capire, con tempistiche e modalità sbrigative poiché deve essere caratterizzata dall’approfondita individuazione preliminare di tutti gli elementi (operativi e non) stabiliti dall’art.17, tenuto conto delle esigenze operative e del porto di Napoli;

3) la tariffa che il soggetto aggiudicatario della gara dovrà applicare alle imprese utilizzatrici non potrà essere imposta aprioristicamente dall’ente portuale nel bando di gara ma dovrà essere
parametrata al costo effettivo del lavoro nonché agli altri fattori che andranno a caratterizzare l’organizzazione dell’impresa aggiudicataria;
4) “l’ultimatum” sostanzialmente concesso dall’AdSP alla CULP circa la riduzione delle tariffe sembra non considerare adeguatamente (i) che le tariffe attualmente praticate sono quelle stabilite dalla stessa AdSP per assicurare il rispetto da parte della CULP delle condizioni normative e retributive del CCNL dei lavoratori portuali nonché per coprire i costi generali di gestione della struttura aziendale e (ii) che tali tariffe non sono in grado di coprire i costi gestionali che l’impresa deve comunque sostenere anche in caso di mancanza delle occasioni lavorative (da qui, sostanzialmente, la crisi della CULP in una fase di contrazione degli avviamenti);
5) la possibilità, per un vettore marittimo, di operare in regime di autoproduzione non può rappresentare una forma di detrimento della qualità delle operazioni e dei servizi portuali e l’AdSP deve necessariamente condizionare il rilascio (ed il permanere) dell’autorizzazione alla verifica preliminare (e costante) del rispetto da parte del vettore marittimo degli stessi standard qualitativi richiesti alle imprese portuali già operanti nel porto di riferimento, in termini professionali, di sicurezza, di formazione, di qualità dei mezzi meccanici e degli strumenti in generale utilizzati per la propria operatività.
Sulla scorta di questi rilievi, non potendo condividere le tesi dell’ente portuale, l’ANCIP non può che invocare l’attuazione di tutte le misure e le azioni necessarie per assicurare la permanenza
dello strumento di cui all’art.17 mediante la presenza della CULP, in grado di garantire la continuità della storia e della operatività della Compagnia Portuale in un contesto di rispetto delle regole nonché di ragionevole collaborazione con l’ente portuale finalizzata ad individuare – di concerto con i vettori marittimi e le imprese portuali – le soluzioni ottimali ed economicamente sostenibili per tutte le parti coinvolte, nell’interesse superiore del porto e dei lavoratori portuali di Napoli.

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