San Donato Milanese (MI), 5 marzo 2018 – Saipem S.p.A. (di seguito anche “Saipem” o la “Società”), società emittente azioni negoziate al MTA di Borsa Italiana, rende noto quanto segue.
Premesso che:
a. in data 30 gennaio 2018 la Consob, in esito alla verifica ispettiva avviata in data 7 novembre 2016 (e conclusa in data 23 ottobre 2017) e di cui si è dato conto nella relazione finanziaria al 31 dicembre 2016, ha comunicato a Saipem di aver rilevato profili di non conformità “del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 nonché della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017” ai principi contabili internazionali applicabili (IAS 1 “Presentazione del bilancio”; IAS 34 “Bilancio intermedio”; IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori” par. 5, 41 e 42; IAS 36 “Riduzione di valore delle attività” par. 31, 55-57) e, conseguentemente, l’avvio “del procedimento finalizzato all’adozione della misura di cui all’art. 154-ter, comma 7 del D. Lgs. n. 58/98”;
b. con note del 13 e del 15 febbraio 2018, la Società ha trasmesso alla Consob le proprie considerazioni in ordine ai rilievi formulati dagli Uffici, evidenziando le ragioni per le quali ritiene di non condividere tali rilievi;
c. in data 2 marzo 2018, la Commissione, in parziale accoglimento dei rilievi degli Uffici, ha comunicato a Saipem la propria delibera n. 20324 (la “Delibera”), con la quale ha accertato la “non conformità del bilancio consolidato e di esercizio 2016 di Saipem alle norme che ne disciplinano la predisposizione”, senza censurare invece la correttezza della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017;
d. secondo la Delibera, la non conformità del bilancio consolidato e di esercizio 2016 di Saipem alle norme che ne governano la predisposizione concernerebbe in particolare: (i) la non corretta applicazione del principio della contabilizzazione per competenza sancito dalla norma contabile IAS 1; (ii) la mancata applicazione del principio contabile IAS 8 in relazione alla correzione degli errori attinenti al bilancio 2015 e (iii) il processo di stima del tasso di attualizzazione ai sensi del principio contabile IAS 36;
e. la Consob ha quindi chiesto alla Società, ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, di rendere noti al mercato i seguenti elementi di informazione:
(i) le carenze e le criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile dei bilanci di cui sopra;
(ii) i principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo;
(iii) l’illustrazione, in un’apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma – corredata dei dati comparativi – degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell’esercizio 2016, per i quali è stata fornita un’informativa errata.
Tutto quanto sopra premesso, Saipem espone, di seguito, gli elementi di informazione richiesti dalla Delibera Consob.
- A. Carenze e criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile del bilancio consolidato e di esercizio 2016.
Le carenze e le criticità riscontrate dalla Consob con riguardo al bilancio consolidato e al bilancio d’esercizio 2016 sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti due profili:
a) non conformità del “bilancio d’esercizio e consolidato di Saipem S.p.A. 2016, con riferimento ai dati comparativi relativi all’esercizio 2015”;
b) non conformità del processo di stima del tasso di attualizzazione alla base dell’impairment test relativo al bilancio 2016 a quanto previsto dal principio contabile IAS 36 che prevede che la Società debba “applicare il tasso di attualizzazione appropriato a[i…] flussi finanziari futuri”.
Relativamente al punto a), la contestazione riguarda la non conformità del bilancio consolidato e d’esercizio 2016:
i. allo IAS 1, par. 27, secondo il quale “un’entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell’informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza” e par. 28, secondo cui “quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, un’entità rileva le voci come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi nel Quadro sistematico”; e
ii. allo IAS 8, par. 41, secondo cui “[…], errori rilevanti a volte non sono scoperti sino a un esercizio successivo, e tali errori di esercizi precedenti sono corretti nell’informativa comparativa presentata nel bilancio per tale esercizio successivo” e par. 42 secondo cui “l’entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue: a) determinando nuovamente gli importi comparativi per l’esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso l’errore […]”.
In sostanza, ad avviso della Consob, le circostanze alla base di talune delle svalutazioni rilevate da Saipem nel bilancio 2016 sarebbero esistite, in tutto o in parte, già alla data di predisposizione del bilancio 2015. Infatti, Consob contesta alla Società la circostanza di avere approvato il bilancio consolidato e d’esercizio 2016 senza avere corretto “errori rilevanti” contenuti nel bilancio consolidato e d’esercizio del periodo amministrativo precedente, relativamente alle seguenti poste contabili:
- “immobili, impianti e macchinari”;
- “rimanenze”;
- “attività per imposte”.
Relativamente al punto sub b), Consob non condivide il fatto che la Società, ai fini dello svolgimento dell’impairment test: (i) abbia utilizzato un tasso unico per attualizzare flussi di business unit, caratterizzate da un profilo di rischio differente; (ii) non abbia considerato il rischio Paese in relazione ad alcuni asset che operano in specifiche aree geografiche per lungo tempo; (iii) non abbia tenuto conto delle modifiche nel profilo di rischio della Società conseguenti all’operazione che ha determinato il venir meno del consolidamento di Saipem nel gruppo Eni.
- B. I principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo.
La Consob ritiene che il bilancio consolidato e il bilancio separato di Saipem al 31 dicembre 2016 non siano conformi ai seguenti principî contabili: IAS 1, IAS 8 e IAS 36.
Nel dettaglio, la Consob ha osservato che la Società ha approvato il bilancio consolidato e d’esercizio 2016, senza avere corretto “errori rilevanti” contenuti nel bilancio consolidato e d’esercizio del periodo amministrativo precedente, relativamente alle seguenti poste contabili:
- “immobili, impianti e macchinari”;
- “rimanenze”;
- “attività per imposte”.
Con riferimento alla voce “immobili, impianti e macchinari” dell’esercizio 2015, Consob contesta la non corretta applicazione dello IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari” e dello IAS 36.
Più in particolare, Consob ritiene che alcune svalutazioni (per un ammontare complessivo pari a circa €/mld 1,3), operate dalla Società su “immobili, impianti e macchinari” nel bilancio consolidato 2016 avrebbero dovuto, almeno in parte, essere rilevate, per competenza economica, nell’esercizio precedente.
Per la precisione, Consob contesta:
(i) la non corretta applicazione dello IAS 36 in tema di impairment test con riferimento alla valutazione di alcuni asset iscritti nella voce “Immobili, impianti e macchinari” della business unit Drilling Offshore e con riguardo agli asset iscritti nella business unit Engineering & Construction Offshore e Onshore. Il rilievo di Consob attiene alle modalità di stima dei flussi di cassa attesi dall’impiego di tali asset ai fini dell’applicazione del test di impairment con riguardo all’esercizio 2015 e segnatamente alla non corretta applicazione dello IAS 36: (a) par. 33, lett. a), secondo cui “nella valutazione del valore d’uso un’entità deve: a) basare le proiezioni dei flussi finanziari su presupposti ragionevoli e dimostrabili in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile da parte della direzione aziendale di una serie di condizioni economiche che esisteranno lungo la restante vita utile dell’attività. Maggior peso deve essere dato alle evidenze provenienti dall’esterno”; (b) par. 34 nella parte che prevede che il management valuti la ragionevolezza delle ipotesi su cui le proiezioni dei flussi si basano, esaminando le cause delle differenze tra le proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari attuali, e assicurando che le ipotesi su cui si basano le attuali proiezioni di flussi siano coerenti con i risultati passati effettivamente conseguiti; (c) par. 35 nella parte che richiama l’approccio da seguire quando fa uso di proiezioni di flussi finanziari per un periodo superiore ai cinque anni, evidenziando che tale approccio è consentito “se [l’entità] è fiduciosa che tali proiezioni siano attendibili e se può dimostrare la propria capacità, fondata sulle passate esperienze, di prevedere accuratamente flussi finanziari per un periodo più lungo”.
(ii) la non corretta applicazione dello IAS 16, parr. 51, 56 e 57 in tema di vita utile residua di alcuni asset iscritti nella voce “Immobili, impianti e macchinari” della business unit Drilling Onshore, della business unit Engineering & Construction Offshore e della business unit Engineering and Construction Onshore. Il rilievo di Consob attiene alla circostanza che la revisione della stima della vita utile residua degli asset citati (effettuata nel bilancio 2016) avrebbe dovuto essere effettuata già nell’esercizio 2015. In particolare, Consob contesta che non sarebbe stato correttamente applicato lo IAS 16: (a) par. 51 nella parte che prevede che “il valore residuo e la vita utile di un’attività devono essere rivisti almeno a ogni chiusura di esercizio e, se le aspettative differiscono dalle precedenti stime, il/i cambiamento/i deve/ono essere considerato/i come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”; (b) par. 56 nella parte che prevede che “i benefici economici futuri di un’attività sono fruiti da un’entità principalmente tramite il suo utilizzo. Tuttavia, altri fattori, quali l’obsolescenza tecnica o commerciale e il deterioramento fisico di un bene che rimane inutilizzato, spesso conducono a una diminuzione dei benefici economici attesi […]”; par. 57 nella parte che prevede che “[l]a vita utile di un bene viene definita in termini di utilità attesa dal bene per l’entità. La politica di gestione del bene di un’entità può comportare la dismissione di beni dopo un tempo determinato o dopo l’utilizzo di una specifica parte dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso. La vita utile di un bene, perciò, può essere più breve della sua vita economica. La stima della vita utile dell’attività comporta l’esercizio di una valutazione soggettiva, fondata sull’esperienza dell’entità su attività similari”.
In conseguenza dei rilievi di cui sopra, Consob non condivide anche la competenza economica delle svalutazioni effettuate nel bilancio consolidato e d’esercizio 2016 con riferimento ad alcuni magazzini e ad un’imposta differita attiva (per un ammontare complessivo di circa €/mld 0,1) correlate alle voci dianzi oggetto di contestazione per le quali la competenza economica della svalutazione è ricondotta da Consob all’esercizio 2015.
Consob richiama, al riguardo:
(i) lo IAS 2 nella parte che prevede, al par. 9, che “le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo” e al par. 30 che “le stime del valore netto di realizzo si basano sulla conoscenza più attendibile di cui si dispone al momento in cui vengono effettuate le stime dell’ammontare che si prevede di realizzare dalle rimanenze”;
(ii) lo IAS 12 nella parte che prevede, al par. 34, che “un’attività fiscale differita per perdite fiscali e crediti d’imposta non utilizzati riportati a nuovo deve essere rilevata nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d’imposta non utilizzati” e che “se non è probabile che sia disponibile reddito imponibile a fronte del quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d’imposta non utilizzati, l’attività fiscale differita non viene rilevata”.
Inoltre, Consob contesta il processo di stima del tasso di attualizzazione alla base dell’impairment test relativo al bilancio 2016, in quanto caratterizzato da un approccio non conforme a quanto previsto dal principio contabile IAS 36 che prevede che la Società debba “applicare il tasso di attualizzazione appropriato a[i…] flussi finanziari futuri”. Più precisamente, con riguardo all’esercizio 2016 Consob non condivide il fatto che la Società, ai fini dello svolgimento dell’impairment test: (i) abbia utilizzato un tasso unico per attualizzare flussi di business unit, caratterizzate da un profilo di rischio differente; (ii) non abbia considerato il rischio Paese in relazione ad alcuni asset che operano in specifiche aree geografiche per lungo tempo.
In relazione a quanto sopra, Consob ravvisa la violazione anche del principio relativo alla corretta rappresentazione della situazione aziendale che non garantirebbe il rispetto degli assunti fondamentali e delle caratteristiche qualitative delle informazioni.
Ritiene, infatti, Consob che la rilevanza degli errori e la significatività delle carenze riscontrate, possano determinare, altresì, la non conformità delle rendicontazioni in oggetto ai requisiti di attendibilità, prudenza e completezza, sanciti dal principio IAS 1.
- C. Illustrazione, in un’apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma – corredata dei dati comparativi – degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell’esercizio 2016, per i quali è stata fornita un’informativa errata.
La Società, pur non condividendo il giudizio di non conformità del bilancio consolidato e d’esercizio al 31 dicembre 2016 reso da Consob nella Delibera e riservandosi ogni valutazione in merito, anche di natura giurisdizionale, comunica che, al solo fine di ottemperare alla Delibera, provvederà a pubblicare, con apposito comunicato, in tempi ragionevolmente brevi stante la complessità delle attività da svolgere, e comunque entro 3 settimane dalla data odierna, a borsa chiusa, una situazione economico-patrimoniale pro forma consolidata al 31 dicembre 2016 che tenga conto dei rilievi formulati dall’Autorità e in precedenza illustrati.
Saipem ricorda che il bilancio consolidato e d’esercizio 2015 e 2016 della Società sono stati oggetto di revisione legale dei conti e che la società incaricata della revisione legale dei conti ha concluso nel senso che il bilancio consolidato e d’esercizio 2015 e 2016 sono stati redatti in conformità ai principi contabili internazionali.
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Il Consiglio di Amministrazione di Saipem, riunitosi in data 4 marzo 2018, nell’approvare il testo del presente comunicato stampa, ha confermato sia la data della riunione consiliare del 5 marzo 2018, avente a oggetto l’esame e l’approvazione della proposta di bilancio 2017, sia la data del 6 marzo 2018 per l’emissione del relativo comunicato stampa e la programmata conference call con gli analisti.
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Bilancio consolidato e d’esercizio di Saipem S.P.A. al 31 dicembre 2016 (Clicca qui)
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