Estensione del campo di applicazione del Regolamento generale di esenzione per categoria agli aiuti di stato per porti e aeroporti

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Ekaterina Aksenova Senior Associate, Genoa

 

Roma, 21 settembre 2017 – Precedentemente avevamo fatto cenno alla recente estensione del campo di applicazione del Regolamento generale di esenzione per categoria7, anche agli aiuti di Stato destinati ai porti ed agli aeroporti.
Per comprendere l’importanza di tale riforma è necessario fare un breve excursus sulla ratio del Regolamento generale di esenzione per categoria.
Come è noto, la regola generale dettata dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (nel prosieguo “TFUE”) prevede: (i) l’incompatibilità con la normativa europea
degli aiuti di Stato che alterino o incidano sugli scambi tra Stati membri e (ii) la necessità di una preventiva comunicazione alla Commissione Europea dei progetti diretti a istituire o modificare
aiuti di Stato.
L’articolo 109 TFUE8 permette in ogni caso al Consiglio UE di determinare le categorie di aiuti considerate compatibili e quindi esentate dalla notifica prevista dall’articolo 108 TFUE.
Già con il Regolamento (CE) n. 800/2008 e, poi, con il Regolamento (UE) n. 651/2014, è stato deciso di prevedere l’esenzione della comunicazione per alcune categorie di aiuti di Stato a patto che
venissero rispettate determinate condizioni.
Il Regolamento (UE) 2017/1084 (nel prosieguo il “Regolamento”) ha previsto l’estensione del campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, consentendo ora anche ad alcuni aiuti di
Stato nei settori portuale e aeroportuale di beneficiare di tale esenzione.
Per quanto riguarda i porti, sia marittimi che interni, vengono ora ritenuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE gli aiuti di Stato che soddisfino le seguenti
condizioni:
§ aiuti che riguardino costi e spese di programmazione per investimenti per costruzione, sostituzione o ammodernamento delle infrastrutture portuali o di accesso;
§ aiuti che riguardino il dragaggio;
§ aiuti che non afferiscono ad attività estranee al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, agli uffici o ai negozi, o alle sovrastrutture portuali.
7 Regolamento (UE) n. 651/2014
8 L’Articolo 109 TFUE prevede quanto segue: “Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.”
9 La Commissaria responsabile della Concorrenza, Margrethe Vestager, ha commentato così la riforma: “Vogliamo fare in modo che le società possano competere a condizioni paritarie nel mercato interno, e vogliamo farlo nel modo più efficace possibile. Le norme dell’UE sugli aiuti di Stato sono le stesse per tutti gli Stati membri. I cambiamenti introdotti oggi risparmieranno agli Stati tempo e fatica negli investimenti per porti e aeroporti, per la cultura e le regioni ultraperiferiche dell’UE, tutelando al contempo la concorrenza. Ciò permetterà altresì alla Commissione di concentrare l’attenzione sugli aiuti di Stato che incidono più fortemente sulla concorrenza nel mercato unico, per essere “grandi sulle grandi questioni e piccoli sulle piccole”, a vantaggio di tutti i cittadini europei”.
Solo una certa percentuale dei costi di investimento può essere oggetto di aiuto (a seconda della dimensione e della natura dell’investimento e se il porto si trova in una regione remota).
Il Regolamento prevede, inoltre, espressamente che “qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l’ammodernamento, la gestione o la locazione di
un’infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e soggetta a condizioni”

10.Per quanto riguarda gli aeroporti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE gli aiuti al finanziamento e al funzionamento degli aeroporti che soddisfino le seguenti
condizioni:
§ L’aeroporto deve essere aperto a tutti i potenziali utenti. In caso di limitazione oggettiva di capacità, l’allocazione dovrà essere effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
§ Non si tratta di aiuti concessi per la delocalizzazione di aeroporti già esistenti o per la creazione di un nuovo aeroporto passeggeri.
§ Gli investimenti non superano quanto è necessario per accogliere il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli11.
§ Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente che gestisce servizi aerei di linea 1213.
§ Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l’aiuto è effettivamente concesso. L’aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico dell’aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell’aiuto.
§ Non sono concessi aiuti agli aeroporti con una media annuale del traffico merci superiore a 200.000 tonnellate nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l’aiuto è effettivamente concesso. L’aiuto non è tale da comportare un aumento della media annuale di traffico merci dell’aeroporto oltre le 200.000 tonnellate nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell’aiuto. 10 Vds. art. 56 ter, par. 7 TFUE e art. 56 quarter, par. 6 TFUE
11 Tale previsione non si applica agli aeroporti con una media annuale del traffico fino a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l’aiuto è effettivamente concesso, se l’aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico passeggeri dell’aeroporto oltre i 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari
che seguono la concessione dell’aiuto. Gli aiuti agli investimenti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 11 o dei paragrafi 13 e 14.
12 Vds. nota precedente.
13 Tale previsione non si applica se l’aiuto agli investimenti è concesso a un aeroporto ubicato entro 100 chilometri di distanza da aeroporti già esistenti che gestiscono servizi aerei di linea a condizione che il collegamento tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l’aeroporto beneficiario dell’aiuto comporti necessariamente un tempo totale di percorrenza con trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo 9
§ Non sono concessi aiuti al funzionamento ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a 200.000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l’aiuto è effettivamente concesso.
§ L’importo dell’aiuto al funzionamento dell’aeroporto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. L’aiuto può essere concesso sotto forma di rate periodiche fissate ex ante, che non sono aumentate nel periodo per il quale è concesso l’aiuto, o sotto forma di importi definiti ex post in base alle perdite di esercizio osservate.
L’intensità degli aiuti previsti per le infrastrutture aeroportuali non deve superare determinate soglie previste dall’articolo 56 bis del Regolamento.
In conclusione trattasi di un significativo innalzamento delle soglie ammissibili di aiuto per alcune categorie (e la definizione di condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione).
Inoltre si cerca di ridurre gli oneri amministrativi delle autorità nazionali e locali e di incoraggiare i governi dell’UE a incanalare gli aiuti verso la crescita economica, senza tuttavia concedere ai riceventi gli aiuti ingiusti vantaggi competitivi.
Come in passato, anche a seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento, la Commissione dovrà effettuare una verifica ex post per comprendere se vi sia spazio per un ulteriore ampliamento
delle categorie e/o un ulteriore incremento delle soglie. Questa riforma sarà sicuramente vista di buon occhio dagli operatori del settore che adesso potranno godere di investimenti pubblici in modo più agevole e, si auspica, più tempestivo.

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