Inoltre, auspicio di una maggiore chiarezza a livello di Incoterms sulla ripartizione di obblighi e oneri legati a tale attività tra venditore-mittente e compratore-destinatario.
Milano, 2 ottobre 2017 – L’assegnazione di un apposito incarico da parte delle aziende clienti per la pesatura certificata dei container, laddove richiesta alle imprese di spedizione, nel caso di compravendita internazionale di merce caricata in FCL (Full Container Load) e con resa alle condizioni EXW (Ex-Works) o FCA (Free Carrier).
E’ la posizione di Fedespedi – Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, l’organizzazione imprenditoriale che rappresenta e tutela gli interessi di oltre 2.200 aziende che organizzano il trasporto delle merci utilizzando tutte le modalità, visto il permanere di prese di posizione, discussioni e contrasti a oltre un anno di distanza dall’entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione SOLAS ‘74 (Safety of Life at Sea).
Più in particolare, la necessità della formalizzazione di uno specifico mandato per la determinazione del cosiddetto VGM (Verified Gross Mass) è dovuta al fatto che tale attività, indispensabile per l’imbarco della merce a bordo della nave, non è compresa tra le prestazioni accessorie al contratto di spedizione.
La Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali rigetta qualunque confusione in merito al ruolo dello “Shipper” in quanto, quando l’impresa di spedizione si pone come tale, ciò è solamente in ossequio al contratto di spedizione così come definito dal Codice Civile, in base al quale l’impresa di spedizioni assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni ad esso accessorie.
Fedespedi, inoltre, auspica che su questa complessa e delicata questione si possa trovare una soluzione chiarificatrice nella prassi commerciale oppure ad opera dei competenti organismi internazionali, in quest’ultimo caso stabilendo a livello di Incoterms la ripartizione dell’obbligo di pesatura certificata dei container e i relativi oneri tra venditore-mittente e compratore-destinatario.
FEDESPEDI confida, infine, che il prossimo decreto che il Ministero Infrastrutture e Trasporti andrà ad emettere in ottemperanza al recente D.M. 6 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n. 132 del 9/6/2017), che ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 2015/719 sui pesi e dimensioni dei veicoli commerciali nella quale si stabilisce che è il caricatore a dover fornire l’indicazione sul peso della merce, sia l’occasione perché, nel caso di trasporto di merci containerizzate destinate ad essere imbarcate su nave, si pervenga al necessario coordinamento fra quest’ultima regolamentazione e la disciplina dettata dalla succitata SOLAS ’74 in merito ai prescritti documenti dichiarativi del peso del container o della cassa mobile trasportati.