L’ANAC si pronuncia sul possibile conflitto di interessi dei componenti del Comitato di Gestione delle Autorità di Sistema Portuale

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Laura Lombardini
Associate, Milano

 

Milano, 6 dicembre 2017 – Il Comitato di gestione è l’organo collegiale delle Autorità di Sistema Portuale (di seguito, “AdSP”) composto (i) dal presidente dell’AdSP, (ii) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, (iii) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, (iv) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi nell’AdSP, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane, nonché (v) da un rappresentante dell’autorità marittima, designato dalle direzioni marittime competenti per territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza.
Nell’ottica della riforma della legge portuale italiana, il Comitato di Gestione parrebbe costituire, in pratica, una sorta di consiglio di amministrazione dell’ente di gestione del porto, i cui compiti – indicati dall’art. 9 della legge 84/94 – sono assai numerosi ed importanti.
In particolare, tra le altre, rientrano nelle sue competenze l’adozione del piano regolatore di sistema portuale, l’approvazione del piano operativo triennale concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche e l’approvazione del bilancio di previsione.
Per quanto qui interessa, segnaliamo in particolare come tra i compiti demandanti al Comitato di
gestione ci sia quello di deliberare , su proposta del Presidente, “in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 11, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l’ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Laura Lombardini Associate,
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all’articolo 16, comma 4, ed all’articolo 18, commi 1 e 3”8.
Alla luce di tale disposizione, diversi commentatori hanno criticato il fatto che in taluni porti i membri del Comitato di gestione siano soggetti in qualche modo legati al tessuto economico portuale che i medesimi – in qualità di comitati – sarebbero chiamati a regolare e gestire.
Posto che negli ultimi anni si è assistito ad una crescente attenzione verso l’imparzialità dei funzionari, nonché verso la trasparenza dell’azione amministrativa9, in tale contesto, vi sono due importanti contributi che in qualche modo inducono ad una riflessione circa la possibilità che – in situazioni di potenziale conflitto di interessi – le delibere assunte dal comitato possano addirittura essere annullate.
Il primo contributo è una delibera dell’ANAC, la n. 179 del 1 marzo 2017, emessa nell’ambito di una vicenda nella quale la predetta Autorità è stata chiamata ad esprimersi in merito al potenziale conflitto di interessi sussistente tra le cariche, rispettivamente, di componente del Comitato di gestione e di Presidente della compagnia portuale autorizzata ex art. 17 della l. n. 84/94 ad operare nel porto governato dalla stessa AdSP.
In particolare, in precedenza l’ANAC aveva già affermato la sussistenza di un’ipotesi di conflitto di interessi tra la carica di Presidente di un’AdSP e quella di socio di una società la cui attività è regolata dalla stessa Autorità10. La suddetta situazione di conflitto di interessi potenziale si realizzerebbe,
secondo l’ANAC, ogni qualvolta “si immedesimano nella stessa persona le figure di controllore e controllato, a scapito dell’imparzialità̀ che deve permeare l’agere dell’amministratore pubblico”.
L’ANAC si è dunque poi chiesta se una siffatta situazione di interferenza, di natura tale da influenzare l’esercizio indipendente, imparziale e obiettivo della funzione pubblica rivestita, non sanabile con il solo dovere di astensione previsto dal legislatore, si concretizzasse anche nel caso in cui la carica rivestita fosse quella di componente del Comitato di gestione.
Come detto, il caso di specie si riferiva alla designazione a membro del Comitato del presidente della locale impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 l. n. 84/94.
Posto che la legge prevede che siano le AdSP, previa deliberazione del Comitato, ad autorizzare le imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo, secondo l’ANAC sarebbe evidente il conflitto di interessi fra soggetto controllore e soggetto controllato cui darebbe luogo la contemporanea permanenza delle due cariche sopra citate in capo alla stessa persona.
È importante ricordare che, secondo l’ANAC, il conflitto, anche potenziale, è irrisolvibile e non sarebbe sufficiente l’astensione della persona interessata, in quanto la stessa “in qualità di componente del comitato di gestione dell’Autorità portuale, con i suoi provvedimenti, interverrebbe, anche in maniera decisiva, sull’attività privatistica della compagnia all’interno della quale detiene specifici interessi”, così concretizzando un conflitto generalizzato e permanente.
Recentemente tale impostazione è stata confermata dal parere della commissione speciale del 4 ottobre 2017 sullo schema di decreto correttivo recante la riorganizzazione, razionalizzazione e 8Vds. art. 9, comma 5, lettera g, della l. n. 84/94.
Come può facilmente evincersi dalla formulazione del novello art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, così come introdotto dalla l. n. 190 del 2012, che giunge a configurare un generale dovere di astensione del pubblico funzionario in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale.
Delibera n. 378/2016.

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8Vds. art. 9, comma 5, lettera g, della l. n. 84/94.
9 Come può facilmente evincersi dalla formulazione del novello art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, così come introdotto dalla
l. n. 190 del 2012, che giunge a configurare un generale dovere di astensione del pubblico funzionario in caso di conflitto di
interessi anche solo potenziale.
10 Delibera n. 378/2016.

 

semplificazione della disciplina concernente le AdSP, nell’ambito della quale il Consiglio di Stato ha ritenuto “favorevolmente apprezzabile […] l’estensione ai membri dell’organo (ndr: del Comitato di gestione) delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”. Analogo giudizio per il “divieto che i soggetti designati da regioni e enti locali siano designati tra coloro che «rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico amministrativo», con la connessa comminatoria di decadenza ex lege per i soggetti che versano in questa condizione alla data di entrata in vigore della norma”.
Peraltro, è recentissima la notizia secondo cui la versione finale dello schema di decreto trasmessa dal Ministero dei Trasporti alla Presidenza del Consiglio ha confermato la suddetta preclusione, nonché la conseguente sanzione di decadenza.
In altre parole, per esempio, i sindaci o i governatori delle città e delle regioni interessate non potranno essere chiamati a comporre il Comitato di Gestione.
Pertanto, ai membri del Comitato di gestione è estesa la preclusione, permanente o temporanea, al conferimento di determinati incarichi, oppure l’obbligo, per il soggetto cui viene conferito l’incarico, di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
I due contributi sopra riportati sembrerebbero, dunque, mostrare una tendenza a diretta a garantire l’imparzialità soggettiva del funzionario nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative, estesa anche all’ambito delle AdSP.

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