Livorno: La delibera ANAC sull’incompatibilità degli incarichi.Ecco la precisazione della Port Authority

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 Livorno, 5 ottobre 2016 – Al termine di un’istruttoria avviata ben più di un anno fa su iniziativa del Sindaco di Livorno, l’ANAC ha adottato una deliberazione con cui ritiene incompatibile il ruolo di presidente della Porto di Livorno 2000 con la carica di segretario generale dell’Autorità portuale di Livorno.

Pur rendendoci conto che, in linea teorica, le due cariche hanno dei punti problematici, abbiamo cercato di spiegare ad ANAC che si tratta di un incarico:

  • temporaneo (fino a fine gara)

  • straordinario (finalizzato a “sterilizzare” la gestione con cariche istituzionali; nel CDA è presente anche il segretario generale dell’altro socio, Camera di commercio);

  • gratuito;

  • attribuito alla luce del sole ed in totale trasparenza, avendo coinvolto Comitato portuale, Collegio dei revisori e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  • avente come scadenza la prima assemblea dei soci successiva alla cessione delle quote pubbliche.

In sostanza invitavamo ANAC a non applicare i princìpi del d.lgs 8 aprile 2013, n.39, in maniera pedissequa e automatica, ma tenendo conto della situazione concreta. Situazione concreta che non ha comportato alcuna conseguenza illecita (non ci sono state nomine, assunzioni consulenze, spese pazze, ecc.), ma che, viceversa, con il concorso di tutto il personale della Porto di Livorno 2000 ed il sostegno della camera di Commercio e della Regione, ha riportato nel porto di Livorno numeri importanti quanto a passeggeri e a navi, nonché l’arrivo o il ritorno di primarie compagnie di navigazione, a partire dalla MSC e Royal Caribbean o Grimaldi, per non parlare dell’attenzione di operatori di livello mondiale sulla gara per la cessione di parte delle quote pubbliche della Società.

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Purtroppo non siamo riusciti a convincere l’Autorità.

L’Autorità portuale, pur dando corso alla diffida, impugnerà la determinazione dell’ANAC non tanto per difendere una posizione individuale, destinata comunque a lasciare il passo alla fine della gara in corso, quanto per stabilire il principio che applicare le norme come se fossero formule matematiche porta a disconoscere la sostanza dello Stato di diritto in cui non sui può mai perdere di vista la fattispecie concreta. Del resto, come in ultima istanza dicevano i Classici, “Summum ius, summa iniuria”.

All’impugnazione verosimilmente si uniranno altre Autorità portuali in cui sussistono situazioni analoghe, tranquillamente gestite e vigilate perché evidentemente situate in territori in cui c’è maggior sensibilità verso il bene comune.

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