Decreto della Regione Siciliana per disciplinare l’Interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca.
Porti Empedocle, 10 agosto 2014 – La Regione Siciliana (Assessorato risorse agricole e alimentari) con Decreto Assessoriale n. 69 del 6 agosto u.s. ha disposto l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni, che dovrà avere inizio nel periodo compreso tra il 20 settembre ed il 1° ottobre, per le unità da pesca – iscritte nei Compartimenti della Regione Siciliana – autorizzate ai sistemi strascico e/o volante, comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia. Durante il predetto periodo è altresì fatto divieto di esercitare l’attività di pesca alle unità provenienti da altri Compartimenti.
Per le unità abilitate alla pesca oltre 20 miglia dalla costa è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni, con inizio tra il 6 ed il 24 agosto (in alternativa, l’interruzione temporanea potrà avere inizio il 15 settembre ed essere ultimata il 14 ottobre). Per le unità iscritte nei registri dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni, dal 1° al 30 settembre. Nell’area di ricaduta del Piano di gestione locale dell’unità gestionale delle isole Pelagie, durante il predetto periodo, è fatto divieto di esercitare l’attività di pesca alle unità provenienti da altri Compartimenti, ivi comprese quelle del Compartimento di P. Empedocle.
La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di P. Empedocle, unitamente ai dipendenti Uffici Circondariali Marittimi di Lampedusa, Licata e Sciacca, intensificherà nell’ambito dell’intero territorio di giurisdizione del Compartimento Marittimo le consuete attività di vigilanza tese ad assicurare, nei periodi in questione, il rispetto del divieto di pesca e l’effettiva conservazione delle specie ittiche.