Livorno, 24 gennaio 2018 – Ci sono voluti 27 anni per poter affermare che la nebbia non aleggiava e quindi non può essere stata la causa della collisione tra il traghetto ”MobyPrince” e la petroliera ”Agip Abruzzo” oppure nascondere la ”Moby Prince” ai primi soccorsi, la sera del 10 aprile appena fuori l’imboccatura del porto, causando la morte di tutti e 140 persone tra passeggeri ed uomini dell’equipaggio, con un solo superstite,il mozzo Alessio Bertrand di Torre delGreco.E’ scritto, nero su bianco, nella seconda e penultima relazione intermedia della commissione d’inchiesta del Senato. La nebbia era stata l’elemento principale sulla quale le due inchieste della Procura livornese (la prima negli anni Novanta, la seconda conclusa nel 2010) avevano basato tutte le ricostruzioni. “Appare difficilmente proponibile – scrive invece la commissione del Senato nella relazione approvata all’unanimità – l’ipotesi di una riduzione della visibilità in tutta la rada di Livorno nelle ore della tragedia”. Non solo le stesse testimonianze dei marittimi della petroliera consentono di “ridimensionare sensibilmente, ma finanche ad escludere, la rilevanza di tale fenomeno”.
Eppure i 27 anni pesano come macigni per trarre conclusioni piu’ stringenti rispetto al passato: per la ”Moby Prince” 27 anni.E appena due anni per la ”Costa Concordia”, finita sugli scogli il 13 notte del 13 gennaio del 2012 all’Isola del Giglio. Un bestione con 3.216 passeggeri e 1.013 uomini di equipaggio: Francesco Schettino e’ gia’ stato condannato a 16 anni e furono 32 le persone che persero la vita a bordo della ”Costa Concordia”.
Eppure, non sono state chiarite le ”reali motivazioni sottese alle conclusioni delle indagini e al successivo proscioglimento dell’armatore Vincenzo Onorato,verificando altresi’ gli eventuali episodi di manomissione commessi nell’immediatezza dei fatti e nei periodi successivi,ad opera del personale della ”Navigazione Armamento Maddalenino”,ovvero di ignoti.
Per non parlare di quello che veniva indicato come:” eventuali responsabilita’ relative a depistaggi od occultamenti di elementi utili allo svolgimento dell’accertamento dei fatti oppure il ruolo attivo o passivo delle navi ancorate in rada all’epoca della disgrazia.