UE:Antitrust, la Commissione invita a formulare osservazioni sul futuro regime dei consorzi di trasporto marittimo di linea

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Bruxelles, 27 settembre 2018 – La Commissione europea invita i commenti sul quadro giuridico che esenta i consorzi marittimi di linea dalle norme antitrust dell’UE che vietano gli accordi anticoncorrenziali tra imprese, noti come “regolamento di esenzione per categoria dei consorzi”.

Il trasporto di container organizzato sulla base dei conti di consorzi di linea per la maggior parte delle merci non sfuse trasportate via mare da e verso l’Europa. I servizi di trasporto competitivi sono quindi essenziali per l’economia dell’UE nel suo insieme.

Normalmente la legge dell’UE vieta gli accordi tra le società che limitano la concorrenza. Tuttavia, il regolamento di esenzione per categoria dei consorzi marittimi consente, a determinate condizioni, alle compagnie di navigazione con una quota di mercato congiunta inferiore al 30% di concludere accordi di cooperazione per fornire servizi di trasporto merci in comune (detti “consorzi”).

Qualora tali consorzi si trovino ad affrontare una concorrenza sufficiente, laddove non siano utilizzati per fissare i prezzi né per condividere il mercato, i loro utenti possono beneficiare di miglioramenti in termini di produttività e qualità del servizio. Esse sono pertanto esenti dal divieto di accordi anticoncorrenziali di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il regolamento di esenzione per categoria dei consorzi scadrà il 25 aprile 2020. La Commissione ha quindi avviato una consultazione per raccogliere le opinioni delle parti interessate al fine di aiutare la valutazione della Commissione sull’impatto e la pertinenza del regolamento di esenzione per categoria dei consorzi e fornire prove per determinare se dovrebbe essere lasciato in scadenza o prolungato, e in tal caso, in quali condizioni.

In particolare, la Commissione sta cercando le opinioni delle compagnie marittime, dei loro clienti (caricatori e spedizionieri), degli operatori portuali e delle loro rispettive associazioni. Altre parti interessate comprendono analisti del settore, accademici e studi legali specializzati nel diritto della concorrenza e nel settore marittimo. Verranno inoltre consultate le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dell’UE.

Tutte le parti interessate sono invitate a presentare le proprie opinioni sul sito web di consultazione della Commissione fino al 20 dicembre 2018.

La Commissione esaminerà attentamente tutti i contributi e pubblicherà le proposte delle parti interessate, una sintesi dei principali risultati e conclusioni sul sito web di consultazione.

I servizi di trasporto marittimo di linea comprendono la fornitura di un trasporto merci regolare non programmato di merci marittime (la maggior parte in contenitori) su una rotta specifica. Richiedono livelli significativi di investimento e pertanto vengono regolarmente forniti da diverse compagnie di navigazione che cooperano in accordi di “consorzi”. I consorzi possono portare a economie di scala e un migliore utilizzo dello spazio delle navi. Una buona parte dei benefici derivanti da queste efficienze può essere trasferita agli utenti dei servizi di spedizione in termini di migliore copertura dei porti e servizi migliori.

L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) vieta gli accordi tra società che limitano la concorrenza. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, tali accordi possono essere dichiarati compatibili con il mercato unico purché contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione di beni o a promuovere il progresso tecnico o economico, consentendo al tempo stesso ai consumatori una congrua parte dei benefici conseguenti senza eliminando la concorrenza.

Il regolamento 246/2009 del Consiglio stabilisce che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione può esentare gli accordi di consorzi dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE per un periodo limitato a cinque anni, con possibilità di proroga . Di conseguenza, la Commissione ha adottato il regolamento di esenzione per categoria per i consorzi (regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione), che stabilisce le condizioni specifiche per tale esenzione. Queste condizioni mirano in particolare a garantire che i clienti godano di una parte equa dei benefici che ne derivano.

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